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23/05/2022
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Violazioni e
Sanzioni F-GAS
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C13
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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163
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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
di cui al regolamento (UE) n. 517/2014
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Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni
di gas fluorurati a effetto serra
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Soggetti
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Violazione
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Sanzioni
Euro
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Chiunque
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Chiunque
rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra
se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
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da 20.000,00 a 100.000,00
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Operatore
|
L'operatore
che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in
caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non
effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre
5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 25.000,00
|
|
Operatore
|
L'operatore
che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai
controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso
del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso
decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 15.000,00
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Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
|
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Operatore
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L'operatore
che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le
scadenze e le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n.
517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 15.000,00
|
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Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle
perdite
|
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Operatore
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L'operatore
delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a
d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto
serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che
non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in
grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione
eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
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Operatore
|
L'operatore
delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g)
del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra
in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate
a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un
sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso
operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Operatore
|
L'operatore
delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a
d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2
equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di
segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali
perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni
dodici mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Operatore
|
L'operatore
delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del
regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in
quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a
decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle
perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di
manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti
sistemi almeno una volta ogni sei anni, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
6 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri
conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 146/2018
|
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Imprese certificate
|
Le
imprese certificate di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 146 del 2018, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso
decreto, o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione,
le persone fisiche certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto,
ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, che non
inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui
all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni
dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 1.000,00 a 15.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
8 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a
effetto serra
|
|
L'operatore
|
L'operatore
di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso,
di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi
frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas
fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione
antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone
fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili,
di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nell’attività di
recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro
riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la
rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Impresa
|
L'impresa
che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non
provvede affinché' i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine
di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 7.000,00 a 100.000,00
|
|
Imprese
|
Le
imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti
di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell’attività di ricarica che
non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli
impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di
cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 7.000,00 a 100.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione
|
|
Persone
fisiche
|
Le
persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1,
lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in
possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello
di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Imprese
|
Le
imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente
certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13
dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Impresa
|
L'impresa
che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione,
assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di
protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente
certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13
dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Organismi
|
Gli
organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 2018, nonché' gli organismi di valutazione della
conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6
dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la
relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 1.000,00 a 5.000,00
|
|
Organismi
|
Gli
organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018,
entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione
degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 150,00 a 1.000,00
|
|
Organismi
|
Gli
organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono
all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i
nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il
termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 150,00 a 1.000,00
|
|
|
Organismi
|
Il
mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo
6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da
parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di
valutazione della conformità di organismi di attestazione è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 150,00 a 1.000,00
|
|
Soggetti
obbligati
|
I
soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l'iscrizione
al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 150,00 a 1.000,00
|
.
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
11 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione
in commercio
|
.
|
|
Chiunque
|
Chiunque
immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato
III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a
quella indicata nel medesimo allegato, è punito con l'arresto
da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda
|
da 50.000,00 a 150.000,00
|
|
Imprese
|
Le
imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o
imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato
rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attività di cui all'articolo 11,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle
modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 1.000,00 a 50.000,00
|
|
Persone fisiche o imprese
|
Le
persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per
le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza
essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi
degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 1.000,00 a 50.000,00
|
|
Imprese
|
Le
imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti
gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente
dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione
dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 1.000,00 a 50.000,00
|
|
Imprese
|
Le
imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui
all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014,
indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono
nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 500,00 a 5.000,00
|
|
Imprese
|
Le
imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti
gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente
dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di
cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del
2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 500,00 a 5.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
12 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e
informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
|
|
Chiunque
|
Chiunque
immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12,
paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché' i gas fluorurati
a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati
secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 50.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso
|
|
Chiunque
|
Chiunque
utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi
o con l'ammenda
|
da 50.000,00 a 150.000,00
|
|
Chiunque
|
Chiunque
viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 10.000,00 a 100.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle
apparecchiature con idrofluorocarburi
|
|
Chiunque
|
Chiunque
immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in
possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del
regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 50.000,00 a 150.000,00
|
|
Chiunque
|
Chiunque
immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la
dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al regolamento
di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 5.000,00 a 50.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della
quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle
quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle
quote
|
|
Produttori
importatori rappresentante esclusivo
|
I
produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha
ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in
commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo
premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai
sensi dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi
o con l'ammenda
|
da 50.000,00 a 150.000,00
|
|
Produttori importatori rappresentante esclusivo
|
I
produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha
ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in
commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo
premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti
con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda
|
da 50.000,00 a 150.000,00
|
|
Produttori importatori rappresentante esclusivo
|
I
produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha
ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in
commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in
quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5,
del regolamento
(UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 50.000,00 a 150.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro
elettronico delle quote per l'immissione in commercio di
idrofluorocarburi
|
|
Produttori importatori rappresentante esclusivo
|
I
produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha
ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono
idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2,
secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014
senza effettuare la registrazione
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 50.000,00
|
|
Imprese
|
La
medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per
le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo,
lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la
registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.
517/2014.
|
da 5.000,00 a 50.000,00
|
|
Importatori apparecchiature
|
Gli
importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature
precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio
prima di caricare tali apparecchiature senza
effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 50.000,00
|
|
Imprese
|
Ai
fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in
commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non forniscono alla Commissione
europea le informazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/661,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 5.000,00 a 50.000,00
|
|
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo
19 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla
produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la
distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del
regolamento
|
|
Produttori
importatori rappresentante esclusivo
|
Il
produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto
il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non
rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 517/2014, è' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 1.000,00 a 10.000,00
|
|
Impresa
|
L'impresa
che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata
metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a
effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n.
517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 1.000,00 a 10.000,00
|
|
Impresa
|
L'impresa
che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente,
1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra
e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che
non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 1.000,00 a 10.000,00
|
|
Impresa
|
L'impresa
che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate
di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas
di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del
regolamento
(UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
|
da 1.000,00 a 10.000,00
|
|
Produttori importatori rappresentante esclusivo
|
Il
produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto
il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso
in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi
nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare
l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 da un
organismo di controllo indipendente, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
|
da 500,00 a 5.000,00
|
|
Importatori apparecchiature
|
L'importatore
di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero
il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che
non provvede a far verificare da un organismo di
controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle
prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria
|
da 500,00 a 5.000,00
|
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Chiunque
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Chiunque
trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto,
inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 1191/2014 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
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da 500,00 a 1.000,00
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